I nuovi modelli necessari per ristrutturare

Buone notizie per chi deve fare lavori in casa, come ad esempio ristrutturare il sottotetto: ora potrà contare su una modulistica più semplice e unica su tutto il territorio nazionale e una riduzione degli adempimenti.

Grazie all’accordo del 4 maggio 2017 in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed enti locali, è stata raggiunta l’intesa sui nuovi moduli unificati e standardizzati per comunicazioni e istanze nei settori dell’edilizia e delle attività commerciali.

Nuovi moduli unici per l’edilizia

La modulistica per i titoli abilitativi edilizi è stata adeguata alle novità introdotte al Dlgs 126/2016 e Dlgs 222/2016. I moduli sono i seguenti:

SCIA

La SCIA serve per:
– gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell’edificio
– interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio (anche del sottotetto)
– interventi di ristrutturazione edilizia
– le varianti a permessi di costruire che non modificano parametri urbanistici e volumetrie, destinazione d’uso, categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici vincolati
– le varianti a permessi di costruire che non portano a una variazione essenziale, ma solo se sono conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso richiesta dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e prescritti dalle altre normative di settore.

SCIA alternativa al permesso di costruire

Serve per interventi più “pesanti”:
– ristrutturazione edilizia che porti a un organismo edilizio del tutto o solo in parte diverso dal precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti (es. ristrutturazione sottotetto con innalzamento dell’altezza)
– ristrutturazione edilizia che, solo per gli immobili nei centri storici, comporti un cambio della destinazione d’uso (es. recupero di un ex loft industriale per renderlo abitazione privata)
– interventi che comportino modifiche della sagoma di immobili sottoposti a vincoli
– interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica se sono disciplinati da piani attuativi, o accordi negoziali che valgono come piano attuativo, che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
– interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche.

CILA

La CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) verrà utilizzata per gli interventi per cui non servono SCIA o Permesso di costruire e per i casi in cui non si tratta di attività edilizia libera

CIL

Il CIL serve solo per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee

Il permesso di costruire

Secondo l’art. 10 del dpr 380/2001, serve per:
– gli interventi di nuova costruzione
– gli interventi di ristrutturazione urbanistica
– gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Infine c’è la Comunicazione di fine lavori ed è stata adottata la modulistica per la SCIA ai fini dell’agibilità, che, secondo il Governo, consentirà di sostituire i circa 150.000 certificati di agibilità che ogni anno sono rilasciati in Italia.

Non devono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il DURC).

Rispetto al passato, vengono ridotti gli adempimenti a carico dei cittadini: vengono richiesti solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli.

Per le attività commerciali non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività ma esse vengono acquisite dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP): è sufficiente presentare una domanda (CILA o SCIA più autorizzazioni) o le altre segnalazioni in allegato alla SCIA unica (CILA e SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni).

modelli ristrutturazione
Modello Unico SCIA

Il nuovo modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire) è organizzato in due sezioni:
– la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario, affittuario etc.);
– la seconda parte è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico.

Questa nuova modulistica informatizzata consentirà a tecnici e cittadini di selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato e personalizzato.

CILA e Agibilità

I moduli della CILA e dell’agibilità sono più snelli e raccolgono in un unico documento le dichiarazioni del titolare, l’asseverazione del tecnico e il quadro riepilogativo.
Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno compilare gli appositi campi utilizzando le informazioni contenute nella relazione della SCIA e nella relativa lista di controllo.

Per essere sicuro di presentare i moduli giusti, meglio se ti rivolgi a professionisti esperti.

Copia il link e condividi Link copiato!

Vuoi saperne di più su come funziona il bonus fiscale del 50%?

Ristrutturare il sottotetto costa la metà, grazie alla detrazione IRPEF del 50%. Nella “Guida al bonus fiscale del 50%” troverai tutto quello che c’è da sapere sull’incentivo per gli interventi di ristrutturazione.

Scarica la Guida Cerchi il supporto di un professionista? Contatta un progettista del Club VELUX