Detrazione del 50% anche su arredi ed elettrodomestici

Nel caso di ristrutturazione di un immobile fino al 31 dicembre 2016 è possibile usufruire di un Bonus Arredi, una detrazione del 50% sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato il Bonus Arredi, una detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.

Novità 2016, il bonus arredi è stato esteso anche alle giovani coppie under 35 che acquistano una casa da destinare ad abitazione principale e prevede la detrazione del 50% sulle spese per acquisti di mobili, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 per arredare la casa nuova (e quindi non legata ad una ristrutturazione). Il limite massimo della spesa su cui calcolare la detrazione per le giovani coppie è 16.000 euro.

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La detrazione del bonus mobili legata alla ristrutturazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Il Bonus è rivolto a chi ha sostenuto delle spese per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia beneficiando della detrazione al 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili: quindi quelle a partire dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2016.

Per poter usufruire del bonus basta che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Non è quindi necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione. Le spese per l’acquisto di arredi devono rientrare nel limite di quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione: non è possibile quindi avere un importo per l’acquisto dei arredi maggiore di quello delle spese di ristrutturazione.

I beni interessati dal Bonus

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2014 per l’acquisto di:

  • mobili
  • grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

Comprensivo di spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, se sono state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).

Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

È possibile acquistare mobili o di grandi elettrodomestici anche se i beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.

Rientrano tra i mobili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Non è possibile ottenere l’agevolazione per l’acquisto di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore solo per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è possibile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

Rientrano, fra i grandi elettrodomestici, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

È possibile usufruire dell’agevolazione anche per lavori eseguiti su parti comuni degli edifici residenziali, per quanti riguarda gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere. I singoli condomini non possono detrarre spese sostenuti per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità abitativa.

 Adempimenti

Per poter avvalersi del nuovo beneficio fiscale, i pagamenti devono essere effettuati con le stesse modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati, mediante bonifici bancari o postali,

Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

  • la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito.

In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Le spese sostenute, inoltre, devono essere documentate, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

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